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Home » News » Notizie » Decreto ” Cura Italia” : le novità per il terzo settore
giovedì, 19 Marzo , 2020
Il decreto “Cura Italia” è legge. Pubblicato il 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale (d.l. 18), contiene le misure per far fronte alla situazione di emergenza dettata dal contagio coronavirus potenziando il servizio sanitario nazionale e sostenendo economicamente famiglie, lavoratori e imprese. Su 127 articoli riportati, molti interessano direttamente o indirettamente anche il mondo del terzo settore e del non profit più in generale. Ecco una veloce panoramica di alcune delle misure più importanti:
Statuti e bilanci, c’è tempo fino al 31 ottobre 2020 (art. 35)
Slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova normativa del terzo settore per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si ricorda che questo termine vale per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche utilizzando la procedura semplificata (assemblea ordinaria).
La proroga al 31 ottobre è stata estesa anche alle imprese sociali, anch’esse costituite prima del 20 luglio 2017 e che potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria.
Più tempo anche per l’approvazione dei bilanci (art. 35)
Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio bilancio. Qualora tali enti, infatti, fossero chiamati, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) possono derogare a tali disposizioni posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.
Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus. Va comunque ricordato che il DPCM 8 marzo 2020 ha sospeso, almeno fino al 3 aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi, svolte in ogni luogo pubblico e privato, oltre che ogni attività convegnistica e congressuale: ciò significa che gli enti non profit diversi da Odv, Aps ed Onlus sono comunque pienamente legittimati a rinviare le assemblee a data da destinarsi.
Incentivi per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza (art. 66)
Per incentivare le erogazioni liberali effettuate per far fronte all’emergenza epidemiologica che il nostro Paese sta attraversando, sono previste misure di vantaggio per le persone fisiche e gli enti che effettuino nel corso del 2020 erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica).
Alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per una donazione massima non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa la donazione effettuata è interamente deducibile dal reddito, oltre ad essere deducibile ai fini IRAP nell’esercizio in cui è effettuata.
Per usufruire di tali agevolazioni l’erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.
Slittano i termini per gli adempimenti tributari (art. 62)
Il decreto fa riferimento agli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, i quali hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Fra quelli in scadenza in questo periodo per gli enti non profit (ed in particolare per gli enti associativi) vi è ad esempio il modello EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro il 31 marzo 2020 dagli enti associativi (diversi dalle Odv e dalle Onlus) nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli. Il Modello EAS, a rigore, dovrebbe poter essere ricompreso fra gli “adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020.
Non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica (C.U.), il cui termine rimane il 31 marzo 2020. Sono obbligati ad inviare telematicamente la C.U. anche gli enti non profit che nel corso del 2019 abbiano corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).
Versamenti fiscali, c’è ancora tempo (art. 61)
Sospesi i termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La disposizione si applica a diversi soggetti, fra cui Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, oltre che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. La sospensione si applica comunque in generale anche ad altri ambiti legati al mondo non profit, ed in particolare ai soggetti:
che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia; che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. Il versamento delle ritenute è sospeso fino al 30 aprile 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento è sospeso fino al 31 maggio 2020 e potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Il decreto dispone, inoltre, per i soggetti esercenti attività d’impresa, che abbiano avuto nell’esercizio precedente entrate non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973), all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Importanti misure agevolative per i lavoratori, anche del terzo settore (art. 22)
Previste molte agevolazioni ed interventi di sostegno per i lavoratori, anche del mondo non profit.
Su tutte è possibile qui richiamare la cassa integrazione in deroga, la quale può essere riconosciuta dalle Regioni e Province autonome a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Essa si applica a qualsiasi datore di lavoro del settore privato, compresi quindi gli enti non profit, di qualsiasi dimensione.
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga valgono per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
Disposizioni in materia di centri diurni e semiresidenziali (art. 47 e 48)
Sono sospese su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 l’attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.
Nello specifico, l’art.47 afferma che le aziende sanitarie locali possono comunque, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel caso in cui la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
L’art.48 del decreto detta invece disposizioni per garantire i servizi sociali in questo periodo di emergenza, in cui sono sospesi i servizi educativi e scolastici e in cui possono essere sospese anche le attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. In particolare, la disposizione prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso il personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente o tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Le pubbliche amministrazioni sono inoltre autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.
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